Non possono essere messi in discussione i crediti dell’amministratore inseriti nel bilancio non impugnato.
Così ha statuito la Corte d’Appello di Roma con una recente sentenza nella quale ha affermato che nel bilancio consuntivo, la presenza di un disavanzo tra entrate ed uscite non consente di ritenere provato che la differenza sia stata versata dall’amministratore di tasca propria. Tuttavia, se dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato patrimoniale non emerge solo un disavanzo tra entrate ed uscite ma in essa è contenuta, tra le passività, la specifica voce «anticipazioni Amministratore», essa vale quale riconoscimento di debito.
Conseguenza di ciò è che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto non tempestivamente impugnata rende incontestabile il rendiconto di modo così che eventuali crediti da esso risultanti in favore del gestore (per anticipazioni, compensi) non possano più discutersi perché validamente approvati.
L’approvazione del rendiconto, quindi, cristallizza fra i debiti del condominio la restituzione delle anticipazioni all’amministratore.
Corte d’Appello di Roma, Sez. VIII, sentenza 13 settembre 2021 n. 5915