Come attestare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) nel Superbonus senza commettere errori

In questo articolo verranno fornite alcune indicazioni pratiche per la presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) in Superbonus che, nonostante sia di apparente semplicità, comportando semplicemente l’individuazione di un rapporto tra lavori eseguiti e lavori previsti in progetto e, conseguentemente, tra la spesa sostenuta e la spesa prevista, ha sollevato numerosi dubbi da parte dei tecnici che devono quotidianamente approcciarsi alla redazione di tali attestazioni.

Proviamo dunque a sintetizzare alcune indicazioni utili ad evitare errori.

Il SAL è quel documento che fornisce un quadro sull’evoluzione dei lavori e indica precisamente quanto è stato realizzato rispetto a quanto previsto nel progetto.

Si tratta di un documento che va redatto dal tecnico direttore dei lavori e che riguarda più strettamente la contabilità degli stessi.

È dunque il direttore dei lavori che ha il compito di effettuare il controllo della spesa connessa all’esecuzione dei lavori mediante alcune verifiche che si concretizzano in documenti (e dichiarazioni spesso accompagnate da responsabilità anche sul piano penale) con i quali si attesta l’accertamento e la registrazione delle opere che producono una spesa.

 

La questione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) per le unifamiliari: problema non solo di natura tecnica.

Sebbene la questione sia di carattere prettamente tecnico, assume tuttavia delle implicazioni giuridiche atteso che la normativa in materia di Superbonus subordina il godimento di detta agevolazione al raggiungimento di alcune soglie di esecuzione dei lavori, ancorando tale presupposto all’attestazione dei SAL da parte dal direttore dei lavori. Basti pensare, ad esempio, che il mantenimento del beneficio fiscale nella misura del 110% per le unifamiliari è subordinato alla condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Recita infatti il comma 8 bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Per calcolare, dunque, il 30% richiesto dalla norma occorre far riferimento allo stato di avanzamento dei lavori come prima indicato e, conseguentemente, determinare tutti i lavori (nel caso degli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b, si potrà espressamente tener conto non solo di quelli agevolati) che siano stati effettivamente realizzati al 30% rapportandoli a quelli preventivati nel progetto.

 

Presenza di più agevolazioni contestuali.

Giova anzitutto chiarire che, come affermato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli 27/01/2022 n. 53, in caso di due distinte tipologie di interventi (ad es. “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”), la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è da effettuarsi separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

 

Calcolo del 30%. Cosa inserire?

Per il calcolo del 30% può farsi riferimento alle indicazioni emesse dalla Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche che ha fornito chiarimenti e indicazioni specifiche e operative riguardo agli adempimenti da assolvere per la presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL).

Basti qui brevemente ricordare che per “intervento complessivo” si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche (pro quota) riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite. A tal fine non risulta rilevante la categoria di lavorazioni: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni fermo restando che tale percentuale sia rapportata ai lavori preventivati in progetto.

Sebbene la norma sembrerebbe riferirsi ai soli lavori, in realtà, l’asseverazione sul Portale ENEA fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di ogni spesa (anche quelle tecniche) e oneri. Quindi, per verificare la percentuale (che viene proposta automaticamente dal Portale ENEA) occorre far riferimento ai valori del quadro economico di contabilità (spesa sostenuta / spesa di progetto).

 

Come attestare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) nel Superbonus.

In materia di Superbonus, essendo prevista anche una presentazione della pratica all’ENEA ed essendo tale condizione indispensabile per il godimento dei benefici fiscali, non può farsi riferimento alle indicazioni generali genericamente previste ed adottate per la redazione degli stati di avanzamento nei lavori privati.

L’avvenuta esecuzione dei lavori attestati nel SAL deve dunque essere dimostrata (o quanto meno dimostrabile); questo significa che l’asseverazione del tecnico dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • libretto delle misure;
  • documentazione fotografica;
  • eventuale copia di bolle e/o fatture;
  • altre informazioni utili ad un’eventuale verifica ex post.

Alla documentazione dovrà anche essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore dei lavori (la Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche ne ha, a tal proposito, fornito un modello proprio con riferimento alle unifamiliari).

Il SAL, inoltre, deve avere data certa: è pertanto consigliabile l’invio di una PEC comprensiva degli allegati di cui sopra all’Impresa ed al Committente.

 

Le indicazioni della Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche.

Come già accennato, la Commissione Consultiva delle Rete Professioni Tecniche ha anche fornito un riepilogo generale dei criteri per determinare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) cui i tecnici potranno agevolmente far riferimento. Tra queste:

  • qualora siano presenti opere realizzate, occorre procedere alla loro quantificazione e contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmato dall’impresa e per conoscenza dal committente;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL (quota parte delle spese tecniche afferenti alle lavorazioni di cui al SAL).

 

Le responsabilità del Direttore dei Lavori.

In tema di appalto è il direttore dei lavori che deve garantire al committente l’alta sorveglianza delle opere, il che implica un controllo sulla realizzazione delle varie fasi dell’opera. È il direttore dei lavori che dovrà, dunque, accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di esse rispetto al capitolato. Sul direttore dei lavori grava la cd. culpa in vigilando poiché suo è il compito di impartire le opportune disposizioni all’impresa e di controllarne l’ottemperanza. Il suo comportamento, richiedendo la sua attività necessarie e particolari risorse intellettive (finalizzate ad assicurare il risultato che il committente si aspetta), non sarà dunque valutato con riferimento al normale canone di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (cfr., fra le tante pronunce sul tema, Tribunale Roma sez. XI, 31/01/2019, n. 2332).

Essendo, in conclusione, un atto proprio del direttore dei lavori su di lui ricade ogni responsabilità per qualsivoglia “intoppo” dovesse verificarsi con riferimento all’attestazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), al loro caricamento sul portale Enea, al mancato corredo dei documenti probatori, ecc.

Massima attenzione quindi, poiché l’eventuale mancato godimento dei benefici fiscali che dovesse derivarne al Committente per errori legati all’attestazione dei SAL potrebbe facilmente comportare una responsabilità del Direttore dei Lavori che talvolta può costare davvero cara.

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