Lavori Superbonus 110% unifamiliari: cosa si rischia se non si finiscono i lavori entro il 30 settembre 2023

lavori edili

Cosa succede se non si terminano i lavori entro il 30 settembre? Questa è la domanda più ricorrente di questi tempi tra i proprietari delle villette che hanno affidato un paio di anni fa i lavori con il Superbonus 110% e si ritrovano ancora oggi con solo porzioni di cappotto termico installate o, peggio ancora, con la casa letteralmente sventrata o senza pavimentazione.

Molti, infatti, preoccupati dall’approssimarsi di tale data, si chiedono cosa succederà se non avranno ultimato i lavori progettati con il Superbonus 110%.

Proviamo a fornire in modo semplice qualche risposta, cercando anzitutto di fare chiarezza su alcuni preliminari aspetti su cui spesso si fa confusione anche fra gli addetti ai lavori.

 

Cantieri sospesi e maturazione del beneficio fiscale: il caso delle “unifamiliari”.

È abbastanza facile imbattersi in cantieri pressoché abbandonati o nei quali si alternano maestranze insufficienti o senza alcuna programmazione o guida, per i quali è certamente difficile ipotizzare una conclusione dei lavori entro la data sopra indicata dalla legge. Quasi sempre la storia è la stessa: l’impresa si ritrova ben presto in crisi di liquidità poiché non riesce a monetizzare i crediti fiscali che le sono stati trasferiti sui cassetti fiscali a seguito dello sconto in fattura praticato al committente; conseguentemente, essa abbandona di fatto il cantiere dedicandosi ad opere che gli possano garantire una più immediata remunerazione.

In tale contesto il committente – che spesso non ha alcuna altra colpa se non quella di essersi fidato di un sistema il cui meccanismo si è ben presto inceppato per la mancanza di lungimiranza e di senso pratico del legislatore – si ritrova impotente e preoccupato per la sorte che avranno il proprio immobile e le proprie tasche una volta superata la fatidica data e si rivolge all’avvocato – dopo aver infruttuosamente interpellato il direttore dei lavori – al fine di trovare risposta ai propri dubbi.

Partiamo dal presupposto che, proprio per i lavori da realizzarsi nelle cosiddette “unifamiliari”, la scadenza del Superbonus 110% viene estesa a tutte le spese sostenute fino al 30 settembre 2023  a condizione che si sia già verificato il superamento del requisito di «effettuazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati» (l’Agenzia delle Entrate, sul punto, con la circolare 33/E/2022, ha chiarito che i contribuenti interessati possono scegliere se calcolare nella predetta percentuale del 30% anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione).

Ciò premesso, quindi, chi non possiede questo primo requisito temporale – che dovrà risultare certificato attraverso l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del SAL (Stato Avanzamento Lavori) – non ha neppure motivo di preoccuparsi per la mancata ultimazione dei lavori entro il termine. Egli, infatti, potrà regolare in sede civile la questione con l’appaltatore chiedendo eventualmente il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della chance di riqualificare la propria abitazione senza alcun dispendio finanziario immediato grazie al Superbonus 110%. In mancanza di attestazione di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL), infatti, non è maturato alcun credito fiscale e non vi è alcun interessamento da parte dell’Erario sul cantiere edile (per ciò che attiene, ovviamente, alla questione bonus).

 

Primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) entro il 30 settembre 2022 ma fine lavori lontana: quali rischi si corrono superando il termine di legge del 30 settembre 2023?

Diversa è, invece, la situazione di chi ha già raggiunto uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) del 30% al 30 settembre 2022 avendo già “pagato” la ditta attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura” (parziale o totale che esso sia). In tale caso, infatti, per poter ottenere il «consolidamento della detrazione» occorre necessariamente giungere alla fine dei lavori agevolati pervenendo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico o di sicurezza antisismica che costituiscono la ratio del beneficio fiscale ed il suo fine ultimo.

Nel caso in cui, in tale situazione, il contribuente non riuscisse a portare a compimento i lavori progettati, correrà evidentemente il rischio di essere oggetto delle attenzioni dell’Agenzia delle Entrate che recupererà il credito con sanzioni ed interessi.

E a nulla varrebbe in tal caso l’esistenza, ad esempio, di un contenzioso con l’impresa edile che è rimasta inadempiente rispetto al contratto d’appalto, poiché secondo l’articolo 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020 è nei confronti del primo beneficiario del bonus che l’Agenzia recupererà il credito (con sanzioni ed interessi) «qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta», mentre cessionari e fornitori risponderanno solo «in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave».

 

Il termine per il fine lavori.

Seppure diversamente prospettato da alcuni commentatori (che fanno leva sul termine per il caricamento dei dati relativi al godimento dell’agevolazione ed alla necessaria preventiva asseverazione tecnica), allo stato non è previsto un termine di legge per l’ultimazione dei lavori, i quali potrebbero, quindi, concludersi nel 2023 o, al limite, anche nei primi mesi del 2024. Va ricordato, infatti, che la detrazione è correlata al «sostenimento delle spese», «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» (cfr. risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, numero 5- 07055). È, tuttavia, necessario, «ai fini del consolidamento della detrazione», che gli interventi vengano comunque (prima o poi) ultimati.

Occorre, infatti, tenere a mente che, nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione riferita ad un SAL, non sia pervenuta l’asseverazione relativa al completamento dei lavori, l’ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

 

Il termine per il sostenimento delle spese.

Quello del 30 settembre prossimo per le villette è, più semplicemente, il termine per effettuare i pagamenti agevolati al 110% attraverso il bonifico bancario o postale “parlante” (quello specificamente predisposto dagli istituti di credito e dal quale risulta la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il pagamento è effettuato). Per rientrare nel beneficio fiscale nella misura del 110% occorrerà, dunque, sostenere la spese entro la scadenza del 30 settembre 2023, tenendo conto delle seguenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2020):

  • per le persone fisiche il criterio contabile di riferimento è evidentemente quello di cassa e, pertanto, per verificare se l’agevolazione fiscale rientri o meno nel 110% dovrà guardarsi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per quanto riguarda le spese sostenute dal Condominio per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, quello che rileverà, ai fini dell’imputazione al periodo di imposta, sarà la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

 

E per chi ha goduto dello sconto in fattura?

Con la circolare 30/E/2020 (risposta 5.1.1) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Attenzione, però, al caso degli sconti in fattura solo parziali, poiché in tal caso la restante parte non coperta da sconto dovrà comunque essere pagata utilizzando il bonifico bancario o postale “parlante” entro il termine di legge sopra detto per il godimento dell’agevolazione.

 

Visto l’approssimarsi del termine per mantenere il beneficio del Superbonus 110%, e considerate le numerose variabili che possono intervenire in ciascun cantiere, risulterà indispensabile rivolgersi ad un avvocato esperto in Superbonus che possa consigliare la soluzione migliore o, in alcuni casi, quella che possa far correre minori rischi per il futuro.

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