Ci si avvicina all’ultima parte dell’anno solare e fioccano le richieste preoccupate di condomini che non vogliono correre il rischio di perdere l’agevolazione fiscale del Superbonus nella misura del 110%.
Puntuale, quindi, arriva la domanda (che ricalca un copione già visto nel dicembre 2021 per il bonus facciate 90%): posso salvare il Superbonus 110% se effettuo tutte le spese entro il 31 dicembre 2023 anche se, nei fatti, completerò i lavori nei primi mesi del 2024?
Così come per il bonus facciate, stando al dettato normativo, la risposta dovrebbe essere affermativa, poiché l’art. 119 del “D.L. Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020) fa riferimento espresso alla data di “sostenimento della spesa” che dovrà necessariamente ricadere entro il 31 dicembre 2023 per usufruire del bonus fiscale nella misura del 110%. Ne deriva che ogni altra spesa riferita a stati di avanzamento lavori (SAL) emessi nel 2024 sconterà un beneficio fiscale ridotto al 70%.
Non tutti gli interpreti, tuttavia, sono stati concordi con questa interpretazione (vedi articolo “Bonus Facciate” per lavori avviati nel 2021: entro quando concludere i lavori?) in considerazione della circostanza che lo stato d’avanzamento lavori (SAL), nel momento in cui viene attestato ed asseverato dal tecnico, non può che essere “reale“.
Visto, quindi, l’approssimarsi della data di scadenza l’Agenzia delle Entrate è intervenuta – finalmente in maniera chiara, seppure in un contesto non istituzionale – a dare la sua interpretazione alla norma (che è certamente da tenere in considerazione, se non altro in considerazione del soggetto da cui proviene).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso di Speciale Telefisco 2023 chiara è arrivata la risposta dell’Agenzia delle Entrate sul punto: in caso di cessione del credito è inutile la corsa ad anticipare i bonifici per congelare le percentuali di sconto più favorevoli. Le spese effettuate dovranno essere, infatti, allineate allo stato d’avanzamento lavori (SAL).
La risposta che danno le Entrate risulta evidentemente molto restrittiva: quando i bonus sono oggetto di cessione, le spese devono trovare corrispondenza in uno stato d’avanzamento lavori (SAL) e nei lavori realizzati entro il prossimo 31 dicembre. Pagamenti e lavori realizzati devono essere, quindi, allineati in un SAL riferito al massimo al 31 dicembre 2023 (sul tema rimando ad un mio precedente articolo: Come attestare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) nel Superbonus senza commettere errori).
Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura – afferma la risposta dell’Agenzia – «il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il superbonus e l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». Queste asseverazioni sono rilasciate solo a lavori eseguiti. «Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile – conclude la risposta dell’Agenzia – usufruire del superbonus, nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in uno Stato d’avanzamento lavori (SAL) riferito al 31 dicembre 2023».
Nulla dice l’Agenzia delle Entrate con riferimento, invece, a chi utilizza il Superbonus in dichiarazione, senza cessione o sconto in fattura, anche se – va sottolineato – il quesito nulla poneva in tal senso. In questi casi, resterebbe (il condizionale è d’obbligo) la possibilità di anticipare i pagamenti al 2023 ed eseguire gli interventi solo successivamente, nei primi mesi del 2024, e comunque salvare il bonus edilizio nella misura del 110%.
Il diverso atteggiamento degli operatori del settore e l’opportunità della consulenza specialistica per non perdere l’agevolazione al 110%.
Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, evidentemente, ha gettato nel panico, oltre che i committenti, anche i direttori dei lavori i quali – si ricorda – sono anche i responsabili dell’andamento del cantiere e devono vigilare sul rispetto dei tempi previsti dal contratto (altro è, poi, il tema della responsabilità di questi nel momento in cui esercitano anche il “ruolo” di asseveratori).
La corsa di fine anno, quindi, è ufficialmente partita e i players si muovono in maniera diversa: c’è chi aspetta continuando a sperare in una proroga (per il vero sempre più lontana a sentire le indiscrezioni parlamentari e le pronunce del Governo) e chi, invece, aumenta la dotazione e le maestranze di cantiere per effettuare lo sprint finale; come in ogni corsa, infine, ci sarà inevitabilmente chi cadrà e si farà male.
Piuttosto che restare inerti in balia degli eventi – che siate impresa, direttore dei lavori o committenti – rivolgersi ad un professionista e ad un avvocato esperto in Superbonus può aiutarvi a trovare la soluzione al caso specifico che, mettendo d’accordo tutti gli attori coinvolti nell’operazione, possa consentire di godere nella misura piena del beneficio fiscale di cui al Superbonus 110% senza la preoccupazione di future “incursioni” dell’Agenzia delle Entrate. Laddove ciò non sia possibile, il consulto con un avvocato esperto in materia di Superbonus potrà, in ogni caso, risultare indispensabile per evitare più grandi e gravose responsabilità nel futuro.