Nel caso di affidamento delle opere ad un General contractor e di delibera per lo sconto in fattura è obbligatoria la costituzione del fondo di cui all’articolo 1135 del Codice civile?

Prima di rispondere al quesito occorre premettere che, nell’ambito delle procedure del cd. “Superbonus 110%”, e soprattutto nel caso in cui si intenda cedere il credito fiscale da esso derivante, l’assemblea è tenuta ad approvare il quadro economico e lo stato di ripartizione tra i condomini secondo le tabelle millesimali. Tale documento, peraltro, è tra quelli da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, si tratta evidentemente di lavori nell’ambito dei quali il codice civile impone la costituzione del fondo straordinario e la cui mancanza costituisce motivo di nullità della delibera assembleare; e ciò anche quando lo stesso fondo risulti superfluo.

La norma del codice civile presuppone che il fondo straordinario sia istituito (anche solo da un punto di vista contabile) per separare la gestione straordinaria da quella ordinaria, garantendo così maggior chiarezza contabile a vantaggio dei creditori e degli stessi adempimenti fiscali.

La risposta, dunque, non può che essere affermativa.

Tale necessità si enfatizza anche per il Superbonus, indipendentemente dalla scelta adottata dai condòmini.

Il ricorso alla quota contributiva, realizzata secondo carature millesimali, e posta all’interno del fondo, si apprezza sia nel caso in cui il condòmino decida di utilizzare in proprio la detrazione, sia quando abbia optato per sconto in fattura o cessione del credito.

 

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