Per eliminare le barriere architettoniche è necessario che all’interno del condominio risieda un soggetto con handicap o ultrasessantacinquenne?
Si tratta di un intervento trainato relativamente al quale la norma dice che spetta “anche” laddove «effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni» (articolo 119 D.L. 34/2020).
La norma non sembra introdurre una condizione soggettiva dei contribuenti e non sembra condizionata alla presenza di un condòmino o un inquilino con disabilità o di età superiore a 65 anni, in sintonia con quanto accade per la detrazione del 50%, la quale spetta anche se l’intervento viene effettuato «in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori» (circolare 8 luglio 2020, 19/E).
La conferma è contenuta anche nella risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, numero 5-05839, nella quale si sostiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a 65 anni», sia «irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio».
Per gli edifici vincolati o quelli in cui gli interventi trainanti sono vietati, il 110% si applica anche ai suddetti interventi di eliminazione delle barriere, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Installazione di ascensore in edificio che ne era sprovvisto.
Se l’ascensore viene installato in un edificio che ne era sprovvisto esso costituisce una innovazione. La relativa delibera deve essere, dunque, assunta in assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale dell’edificio (così Cassazione, sent. n. 20713 del 2017).
Ciò premesso, occorre ricordare che in condominio ogni innovazione utile deve ritenersi permessa, salvo che:
- arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;
- che alteri il decoro architettonico;
- o che renda talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Nel caso dell’installazione dell’ascensore siamo, tuttavia, di fronte ad un’innovazione “voluttuaria”: la decisione della maggioranza non obbliga i contrari a partecipare alla spesa. Dunque, paga solo chi intende usufruire del servizio secondo i millesimi di proprietà (Cassazione, sent. n. 10850 del 2020); nulla vieta ad alcuni condomini di non opporsi all’installazione ma di dichiarare di non voler usare l’ascensore; chi invece si serve dell’impianto dovrà sopportare anche la quota di spesa dei condomini non aderenti.
Costoro possono anche in seguito entrare a far parte della comunione rimborsando le spese sostenute dai proprietari dell’impianto, una quota cioè comprensiva del costo dell’installazione e della manutenzione straordinaria eventualmente eseguita negli anni, tenendo presente, da un lato, la svalutazione della moneta e, dall’altro, il minor valore dell’opera per vetustà, uso e obsolescenza.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Se l’installazione dell’ascensore è volta all’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso è necessaria la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio, in prima convocazione, oppure la maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore dell’edificio – se assunta in seconda convocazione (cfr. art. 1120 codice civile).
Inoltre, la norma speciale (cfr. art. 2, comma 2, della legge 13/1989) dispone che se nello stabile vi sia un condomino disabile, passati tre mesi dalla richiesta all’assemblea, questi potrà a spese proprie procedere all’installazione dell’ascensore o di strutture mobili destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche. I condomini potranno decidere, in un secondo momento, di servirsi dell’ascensore, partecipando alle spese sostenute per la sua installazione e per la sua manutenzione.