L’art. 1135, 1° comma, n. 2, c.c. assegna all’Assemblea del Condominio il potere di approvare il «preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condòmini».
A questa norma fa da appendice l’art. 1130 c.c., n. 3, il quale attribuisce all’Amministratore il dovere di «riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni».
Dalle due norme sopra riportate ne deriva che la delibera che approva il bilancio preventivo è certamente idonea ad impegnare tutti i condòmini (anche gli assenti ed i dissenzienti) i quali saranno tenuti a sopportare le spese che nello stesso documento sono previste.
Risulta, dunque, evidente che, con l’approvazione del bilancio preventivo si sta in realtà contestualmente approvando la realizzazione di determinate attività a titolo oneroso, che certamente obbligano il Condominio nei confronti della controparte contrattuale o negoziale (ditta che cura la manutenzione dell’ascensore, impresa di pulizie, fornitore dell’energia elettrica, ecc.)
Approvare un importo inserito nel preventivo comporta automaticamente l’approvazione dell’attività che genera quell’importo.
Posto che il bilancio preventivo “impegna” il singolo condòmino alla corresponsione delle somme ivi indicate, occorre verificare la sussistenza dell’interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva.
Come noto, l’art. 1137 c.c. prevede che siano impugnabili le delibere contrarie alla legge o al regolamento, che sono dunque annullabili.
L’annullabilità può essere fatta valere unicamente dai condòmini che erano presenti all’Assemblea ed hanno votato contro la delibera che poi impugnano o si sono astenuti dal voto e dai condòmini assenti: chi era presente ed ha votato a favore ha, invece, “sanato il vizio” di annullabilità, per cui non potrà poi lamentarsene impugnando la delibera che ha contribuito a formare.
Quindi, chi ha approvato espressamente oppure ha omesso di impugnare nel termine previsto dalla legge la delibera che ha previsto per il Condominio una determinata spesa, non può successivamente impugnare il rendiconto dell’anno successivo, andando a sostenere, ad esempio, l’eccessività della spesa (questione attinente la discrezionalità assembleare), poiché egli si era già impegnato a sostenerla con l’approvazione o acquiescenza al preventivo. Logica conseguenza sarà, quindi, il rigetto dell’impugnativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la risposta alla domanda iniziale non può che essere affermativa. Ed anzi, laddove si intenda contestare la somma stanziata o la ratio della spesa, ciò andrà fatto proprio al momento della deliberazione in ordine al bilancio preventivo.