“Bonus Facciate” per lavori avviati nel 2021: entro quando concludere i lavori?

Se gli ultimi mesi del 2021 sono stati contrassegnati dalla corsa alla firma del contratto e dall’emissione – e contestuale pagamento – delle fatture (per non “perdere” la più favorevole aliquota del 90% prevista in precedenza), i primi mesi di quest’anno si preannunciano carichi di stress per concludere in tempo i lavori.

Ed infatti, se è vero che i lavori del Bonus Facciate si potevano pagare nel 2021 beneficiando, secondo il “principio di cassa”, della maggiore aliquota in vigore (oggi è del 60%), è anche vero che questi lavori dovranno comunque concludersi entro un dato termine per poter godere dell’aliquota più favorevole.

E’ lecito, quindi, domandarsi quale sia questo temine; anche perché le norme non indicano espressamente entro quando i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione.

In assenza di una disposizione normativa espressa in tal senso occorre, dunque, muoversi in via interpretativa (e deduttiva), partendo dalle interrogazioni parlamentari e dalle risposte fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate.

 

Le detrazioni si maturano al completamento dei lavori.

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5/07055 del 17/11/2021 il MEF ha ricordato che, ai sensi dell’art. 121, comma 1, del D. L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (oggi esteso anche al 2022, 2023 e 2024), spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (cd. opzioni alternative). In relazione a tale opzione – che vale non solo per il Superbonus 110% (e per Sisma ed Ecobonus) ma anche per il Bonus Facciate – il Ministero precisa che è, tuttavia, necessario che gli interventi cui le detrazioni si riferiscono siano stati comunque ultimati.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Pertanto, i lavori pagati nel 2021 dovranno essere completati affinché il contribuente maturi il diritto alla detrazione e possa poi scegliere fra le tre opzioni che la legge gli consente (detrazione diretta, cessione del credito o sconto in fattura). Ne consegue che, perché ciò avvenga, i lavori dovranno essere necessariamente ultimati entro la data per il caricamento dell’opzione sul portale dell’Agenzia. E d’altronde non potrebbe essere diversamente, considerato che oggi, con l’estensione (quasi) generalizzata del visto di conformità e dell’attestazione della congruità dei prezzi a tutti i bonus edilizi, tali incombenze risultano obbligatoriamente da effettuarsi in data antecedente rispetto al caricamento del dato sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Al contrario, se i lavori non sono stati ultimati, non sarà possibile per il contribuente godere della detrazione (e conseguentemente non gli sarà possibile optare per le due opzioni sopra dette).

 

I lavori del Bonus Facciate pagati nel 2021 entro quando vanno completati?

Ma andiamo al caso specifico del Bonus Facciate e dei lavori fatturati e pagati nel 2021.

Nel caso in cui il contribuente avvii i lavori, riceva la fattura entro il 31/12/2021 e proceda a pagare il 10% a suo carico entro la medesima data –  sottoscrivendo con l’impresa l’impegno all’applicazione dello sconto in fattura (che viene infatti citato nella fattura stessa) –, lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021, purché provveda ad eseguire gli adempimenti richiesti per l’utilizzo del bonus fiscale, e quindi ad esercitare l’opzione entro il 16 marzo 2022.

Quella del 16 marzo è (ad oggi e salvo proroghe) la data ultima per comunicare al Fisco l’opzione scelta rispetto al bonus (rectius, credito) maturato in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione). Conseguentemente questo è anche il termine per la trasmissione delle asseverazioni tecniche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, relativamente ai SAL raggiunti entro la fine del 2021 (ad esempio, per il Superbonus) ed alle fatture emesse e pagate entro il 31 dicembre dello stesso anno (a tal fine – come suggerito dall’ENEA – e soprattutto nel caso di SAL, sarà onere del tecnico che trasmette l’asseverazione indicare, nelle note, una dicitura del seguente tenore: “Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021”).

Da quanto sopra detto, allo stato della normativa, è possibile derivare i seguenti principi:

  • la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi; le agevolazioni sono infatti concesse per l’esecuzione di interventi edilizi, per cui il presupposto fondamentale è che i suddetti interventi siano stati effettivamente completati;
  • le spese, per poter essere detratte con i vari bonus, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi, quindi entro la scadenza (così come chiaramente indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E/2020, vige il “criterio di cassa”; cfr. anche la Circolare 25/06/2021, n. 7/E).

 

Sintetizzato ciò, le ipotesi di fruizione del bonus fiscale possono essere due:

  1. il contribuente può decidere di portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi che farà nel 2022, le spese per i lavori iniziati (e pagati) nel 2021: in questo caso si tratta di una detrazione per così dire “sospesa” in quanto legata all’effettiva realizzazione dell’intervento edilizio nel suo complesso (tutte le opere dovranno essere concluse entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie), quindi con il rischio che i benefici già fruiti verrebbero revocati nel caso in cui venisse riscontrata, a seguito di controlli, la mancata fine dei lavori;
  2. il contribuente potrebbe anche decidere di monetizzare immediatamente il vantaggio fiscale, tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D. L. 34/2020, provvedendo al caricamento dell’opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello della spesa; detta opportunità è consentita a fine lavori oppure a stato d’avanzamento lavori (SAL), previa asseverazione e attestazione di congruità delle spese sostenute.

In questo caso, dovendo il tecnico attestare tutte le lavorazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora, si ritiene più prudente non includere nel SAL lavorazioni che – seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state eseguite. E ciò anche (e soprattutto) perché attraverso il SAL si sta sostanzialmente anticipando la completa “maturazione” del beneficio fiscale che, come si è detto, è indissolubilmente vincolato all’esecuzione degli interventi (che dovrà essere completa nel caso di fine lavori e relativa solo alla percentuale dedotta nel documento nel caso di SAL).

Resta fermo il fatto che non potrà essere rilasciato neppure il visto di conformità relativo a cessione di crediti in presenza di lavorazioni non ancora eseguite e/o concluse.

In conclusione – per rispondere alla domanda iniziale – possiamo ragionevolmente affermare che se il contribuente intende usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito relativamente a lavori avviati e pagati nel 2021, dovendosi asseverare la congruità delle spese ed apporre il visto di conformità, occorrerà che i lavori siano terminati in tempo utile per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e quindi entro il 16 marzo 2022.

 

E se non si riuscisse nell’obiettivo di ultimare i lavori entro il 16 marzo?

Trattasi dello scenario in cui verosimilmente si troveranno numerosi condomini e che determinerà inevitabilmente il sorgere di conflittualità e contenzioso tra imprese, direttori dei lavori e committenti.

In tale circostanza, infatti, la soluzione principale che ha il contribuente per non perdere il bonus fiscale sarebbe quella di portarsi in detrazione diretta le spese.

In questo caso, tuttavia, la fattura già scontata dall’impresa tornerebbe esigibile ed il committente sarà tenuto al pagamento completo; pagamento che avverrebbe l’anno successivo rispetto a quello di emissione della fattura e, dunque, godendo di un’aliquota inferiore (con la conseguenza che la detrazione sarà inferiore e anche il credito da cedere per l’anno successivo sarebbe inferiore).

Potrebbe anche ipotizzarsi che il tecnico, nello stesso documento con il quale attesta la congruità delle spese, attesti anche gli effettivi lavori eseguiti. In tal caso la comunicazione dell’opzione entro il 16 marzo riguarderebbe solo la quota parte dei lavori effettivamente eseguiti. Anche in quest’ipotesi, tuttavia, rimarrebbe il problema della quota parte non ceduta/non scontata della fattura per cui si ripresenterebbe la problematica già vista.

Certo è che, in ogni caso, assisteremmo al fioccare di contenziosi fra i committenti e le imprese e ad un rimpallo di responsabilità tra direttori dei lavori e titolari di imprese.

Occorre però precisare che in tale situazione di oggettiva incertezza e di rapida successione di norme nel tempo, la soluzione più semplice – come sempre – è anche la più rischiosa. E procedere ugualmente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, anche nell’ipotesi in cui i lavori non siano stati ancora ultimati, comporta seri rischi sia per i professionisti coinvolti (il tecnico ed il soggetto che appone il visto di conformità) sia per il contribuente-committente.

Occorre, infatti, ricordare che se a quella data i lavori non saranno eseguiti e, quindi, conclusi, il contribuente subirà il recupero della detrazione, con aggravio ed interessi, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 471/1997 e, il concorso nella violazione comporterà, in aggiunta all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.lgs 472/1997, anche la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

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