L’avvento dei bonus fiscali e soprattutto della possibilità di cederne i crediti derivanti, l’introduzione del Superbonus 110% e la ripresa dell’attività edilizia, pongono oggi più che mai all’attenzione dei condomini (e soprattutto degli amministratori dei condomini) problematiche e dubbi in relazione alle figure da incaricare nel corso dell’appalto.
Oltre alla più nota figura tecnica del direttore dei lavori, rilevante importanza assume la scelta del responsabile dei lavori.
Partiamo col dire che in generale la nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria (ciò lo si deduce dall’art. 89, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 81 del 2008). Infatti, in caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
Tuttavia, quando il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa e quando l’opera è commissionata da più committenti (come in un condominio), è certamente raccomandato nominare il responsabile dei lavori.
Quando e come si nomina in Condominio?
L’incarico di Responsabile dei lavori deve essere deliberato dall’assemblea condominiale e formalizzato dall’amministratore mediante un documento di nomina scritto e con data certa.
Tale documento di nomina dovrà indicare:
- le funzioni che vengono delegate;
- i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- l’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo che sono richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- l’attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
È infatti previsto, ed obbligatorio ai fini della validità dell’atto delegatorio, l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica.
L’incarico evidentemente dovrà essere accettato dal delegato per iscritto.
I compiti del responsabile dei lavori e quelli che restano in capo al committente
Al responsabile dei lavori spettano tutti gli obblighi in capo al committente (articolo 90); così come stabilito dall’articolo 93, comma 1, «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…».
Da qui la necessità di redigere con attenzione il documento di nomina e di indicare dettagliatamente il contenuto della delega.
Occorre, tuttavia, precisare che la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità. Quest’ultimo, infatti, secondo costante giurisprudenza (cfr. Cassazione sentenza 47476 del 21 dicembre 2011) sarà in ogni caso chiamato a rispondere:
- per la colpa nella scelta del professionista (detta “culpa in eligendo”);
- per la verifica dell’operato del responsabile dei lavori (detta “culpa in vigilando”).
Risulta, dunque, necessario che il committente affidi l’opera ad una impresa qualificata per il lavoro da svolgere, che sia iscritta alla camera di commercio e sia in possesso di regolare Durc.
Inoltre, grava sul committente l’onere di assicurare le misure generali di tutela prescritte dall’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, per cui egli è tenuto a verificare che l’impresa recepisca le indicazioni che gli pervengono dal coordinatore per l’esecuzione in relazione agli inadempimenti rispetto alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.
In ambito condominiale, senza delega di funzioni il responsabile è l’amministratore
Una volta approvati i lavori di manutenzione dell’edificio condominiale l’assemblea dovrà approvare la sottoscrizione di un contratto di appalto e provvedere alla nomina delle varie figure tecniche. L’amministratore, essendo il rappresentante della compagine condominiale che è il committente dell’opera, diventa automaticamente il responsabile della sicurezza dei lavoratori impiegati.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume la responsabilità civile e penale relativa ai rischi dell’opera.
L’attribuzione di potere decisionale e di autonomia finanziaria
I requisiti dell’autonomia finanziaria e del potere decisionale sono indispensabili per escludere (o limitare) la responsabilità del committente.
La costante giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione ribadisce, infatti, che «il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche» (Cassazione penale 23090/2008). La delega deve riguardare «poteri decisori, gestionali e di spesa» in modo che il committente venga esonerato dalle responsabilità (Cassazione penale 37738/2013).
Nello specifico ambito condominiale, la Suprema Corte è intervenuta anche sul rapporto fra amministratore (che è il legale rappresentante del condominio ed il naturale responsabile) e l’assemblea su cui ricade la scelta del responsabile del lavori.
«Nel caso di appalto dei lavori deciso e assegnato mediante delibera dell’assemblea condominiale, ai fini della penale responsabilità dell’amministratore occorre verificare, nel singolo caso, l’ambito di autonomia di azione di cui eventualmente disponeva l’amministratore e i poteri decisionali concretamente attribuiti» (Cass. pen. Sez. III, 18/09/2013, n. 42347). In tale ordine di ipotesi si ritiene che la responsabilità per culpa in eligendo debba essere ascritta, principalmente, all’assemblea dei condòmini, risultando l’amministratore privo di autonomia e di potere decisionale in tutti i casi nei quali egli sia tenuto a dare esecuzione ad una delibera di tal genere, alla quale costui de facto non abbia potuto partecipare e sulla quale non abbia potuto incidere, poiché intrapresa nonostante gli appositi avvertimenti e la propria contrarietà all’affidamento dei lavori nelle modalità proposte dai condòmini.