La domanda, posta in questi termini, sconta subito una risposta negativa. L’intervento di tinteggiatura delle pareti interne, non essendo finalizzato al salto delle due classi energetiche, non è agevolabile nella misura prevista dal Superbonus.
Questa è, dunque, la risposta che più frequentemente si riceve dagli addetti ai lavori.
Ma ne siamo così sicuri?
Il dubbio viene alimentato, in primo luogo, da alcuni documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla lettura delle norme da questi citate che di seguito si proverà sinteticamente ad evidenziare.
Gli interventi “collegati” al bonus
Oltre agli interventi espressamente richiamati dall’art.119 del D.L. 34/2020, cd. “decreto Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che possono essere ammesse alla detrazione corrispondente al bonus 110% anche le spese propedeutiche e collegate all’esecuzione dei lavori «a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato».
L’Agenzia delle Entrate procede poi ad individuare tali spese. Si tratta:
- delle «spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)»;
- degli «altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori)»
L’individuazione degli interventi “strettamente collegati” alla realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus 110% viene operata espressamente a titolo esemplificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se, dunque, risulta ammessa alla detrazione lo smaltimento dei materiali rimossi, non potrà che esserne ricompresa anche la sostituzione degli stessi ed il ripristino delle parti interessate dall’intervento. Poniamo il caso della sostituzione degli infissi che preveda inevitabilmente, anche al fine di operare sui cd. “ponti termici”, la rimozione dell’imbotte o del cassonetto interno in muratura. Il ripristino di tali zone interessate dall’intervento demolitorio connesso alle opere di cui al Superbonus non potrà che essere esso stesso ammesso alla medesima detrazione.
I precedenti dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alle opere di cui al sisma bonus l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «il sisma bonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio» (risposta ad interpello n. 224/2020).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che rientrino nel bonus gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al completamento dell’opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte l’immobile.
Secondo le Entrate anche per il superbonus 110% vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.
D’altronde lo stesso principio, riferendolo al sismabonus, era stato chiarito con la risoluzione 147/2017.
L’Agenzia, infatti, aveva sottolineato che nell’ambito di lavori per il miglioramento sismico (che usufruiscano del bonus maggiorato al 70-80%) possono rientrare anche gli interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell’opera nel suo complesso. Anche in quell’occasione l’AdE aveva avuto modo di ribadire il principio secondo cui «l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (cfr. circ. n. 7 del 2017)».
Le spese “accessorie” connesse ai lavori di cui al Superbonus 110%
In considerazione dell’orientamento ad oggi risultante dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate le spese accessorie che possono ritenersi ricomprese nel superbonus 110% sono quelle:
- direttamente connesse alla realizzazione dei lavori, cioè le spese principali (nel caso, ad esempio, di un intervento che comporti la sostituzione dell’impianto di climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del materiale e dalla relativa installazione);
- connesse alla realizzazione dei lavori (quali, ad esempio, le eventuali opere murarie per l’adattamento della struttura preesistente che favoriscano l’installazione del nuovo impianto);
- non direttamente connesse all’effettuazione materiale dei lavori,ma che concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei professionisti che provvedono alla progettazione e supervisionano l’installazione con il collaudo finale).
Sono tre tipologie di spese che ruotano direttamente intorno alla maggiore detrazione del 110% introdotta dall’art. 119, DL 34/2020 e risultano essere anch’esse detraibili in egual misura.
Una disamina delle spese accessorie detraibili nella misura superiore prevista dal D.L. Rilancio è rinvenibile, oltre che nella documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate, anche nell’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 (cd. “Decreto Requisiti”) che ne contiene un’elencazione (che in ogni caso – a parere di chi scrive – non può considerarsi esaustiva):
- in relazione agli interventi sugli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, sono opere provvisionali e accessorie:
- la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- la demolizione, ricostruzione o spostamento degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
- per gli interventi sulle finestre, elementi non opachi, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto Requisiti, costituiscono opere provvisionali e accessorie:
- la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- in relazione agli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
- lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale,
- le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte.
La risposta al quesito
Per rispondere alla domanda originaria possiamo in conclusione dire che di norma la tinteggiatura interna delle pareti si configura come intervento di manutenzione ordinaria e, come tale, non detraibile se non abbinato e reso necessario da lavori di ristrutturazione. Pertanto, se per mettere a norma l’impianto elettrico nel suo appartamento (intervento che rientra nel bonus ristrutturazioni), il contribuente dovrà ad esempio rompere i muri ecc., la tinteggiatura si potrà portare in detrazione perché conseguente all’intervento di messa a norma dell’impianto.
Applicando il medesimo criterio all’ambito ecobonus, la tinteggiatura (esterna ed interna) potrebbe rientrare nell’aliquota di detrazione potenziata al 110% se resa necessaria a seguito di un lavoro di riqualificazione energetica.
E così, pertanto, si ritiene possa essere agevolata la tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio dopo l’applicazione del cappotto termico o anche il ripristino (anche in colorazione ed uniformità) delle pareti interne “di contorno” all’infisso (su cui vengono applicati i “risvolti del cappotto” ai fini dell’eliminazione dei ponti temici) o su cui si è operata la rimozione (con sostituzione) del vecchio cassonetto. Nell’ambito di ciascun caso specifico, tuttavia, la determinazione delle voci da inserire in detrazione e, prima ancora, la progettazione puntuale con l’individuazione degli interventi accessori e connessi alla riqualificazione energetica, saranno di competenza del tecnico specializzato che andrà evidentemente ad inserire e giustificare tutte e solo quelle spese che – alla luce dei riferimenti normativi sopra ricordati – risulteranno funzionali all’intervento in via principale ammesso al Superbonus.